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08-Dic-2003
Definizione O.N.L.U.S.
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ONLUS Che cos'è una ONLUS? Il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 - "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", accanto alla definizione "in negativo" dell'Ente non commerciale, ha previsto una specifica categoria fiscale, ovvero le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (da qui l'acronimo ONLUS). L'art. 10 del Decreto 460/97 individua in maniera precisa sia gli Enti che possono acquisire la qualifica di ONLUS sia gli Enti che in ogni caso sono esclusi da tale qualifica. Qualifica ONLUS (art.10, D.Lgs. 460/97) | | Soggetti ammessi | Soggetti non ammessi | - Associazioni riconosciute
- Associazioni non riconosciute
- Cooperative (non consorzi tra cooperative)
- Fondazioni
- Altri Enti privati con o senza personalità giuridica
| - Enti pubblici
- Società commerciali non cooperative
- Partiti e movimenti politici
- Consorzi tra cooperative
- Organizzazioni sindacali
- Associazioni di categoria
- Associazioni fra datori di lavoro
| | Sono da considerarsi in ogni caso ONLUS: | | | - Le organizzazioni di volontariato (L. 266/91) iscritte nei Registri Regionali e in quelli delle province autonome di Trento e Bolzano;
- Le organizzazioni non governative (ONG) ex L. 49/87;
- Le cooperative sociali ex L. 381/91.
| | Sono inoltre da considerarsi ONLUS: | | | - Gli Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha stipulato accordi, intese o patti;
- Le associazioni di promozione sociale le cui finalità siano state riconosciute dal Ministero dell'Interno, limitatamente all'esercizio delle attività sopracitate.
| | Requisiti per la qualificazione di ONLUS | | Gli Enti potenzialmente ammessi alla disciplina ONLUS possono diventarlo se, oltre ad avere statuto e atto costitutivo redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, posseggono i seguenti requisiti: | | | - Lo svolgimento di un'attività in almeno uno dei settori:
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- L'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Tale caratteristica fondamentale deve emergere dagli scopi che l'ente intende perseguire, nell'ambito di uno o più settori sopracitati.
- Inoltre deve essere espressamente previsto il divieto di esercizio di attività diverse da quelle sopracitate, salvo non siano ad esse strettamente connesse.
- Il divieto di distribuzione, anche in maniera indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che per obbligo imposto dalla legge o che la destinazione o la distribuzione sia diretta ad altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della stessa struttura unitaria;
- L'obbligo di impiego degli utili o degli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse direttamente;
- In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'obbligo di devoluzione del patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo, salvo diversa disposizione di legge;
- Obbligo di redazione di un bilancio o di un rendiconto annuale;
- La disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative, al fine di garantire l'effettività del rapporto stesso, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta all'esterno, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
| | Il C.I.S.VOL mette a disposizione il proprio Ufficio e i propri consulenti qualificati per qualsiasi altro chiarimento o approfondimento sulle tematiche relative alle ONLUS. | | | - Inoltre per porre quesiti direttamente al Ministero delle Finanze si consiglia di visitare
il sito: http://www.finanze.it/ - Sullo stesso sito è molto interessante la consultazione del cosiddetto "Forum sulle Onlus", in cui sono contenute risposte brevi ed esaurienti a quesiti posti dal pubblico agli Uffici del Ministero.
| Gli Enti non commerciali | Il D.Lgs. 460/97 prende in considerazione, oltre alle Onlus, i cosiddetti Enti non commerciali, ovvero tutti quegli Enti, pubblici o privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività di carattere lucrativo. | | Mancando un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (lo Statuto) che attesti il contrario, l'ente viene considerato commerciale, fatta salva la possibilità di dimostrare la non prevalenza dell'aspetto commerciale. | Agevolazioni fiscali | Sono state ampliate le agevolazioni fiscali nella raccolta di fondi effettuata occasionalmente in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione. Questo tipo di iniziative sono quindi escluse da ogni forma di imposizione tributaria. | Regime forfettario | Viene introdotto un regime forfettario per la determinazione del reddito d'impresa cui possono accedere gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata. | Enti di tipo associativo | Per gli enti di tipo associativo vengono esclusi dall'area commerciale le attività che le associazioni di promozione sociale o di ispirazione religiosa svolgono nei confronti degli associati in conformità agli scopi istituzionali. | Neutralità fiscale | E' stato introdotto un regime di neutralità fiscale per quei trasferimenti a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, allo scopo di favorirne la riorganizzazione e la patrimonializzazione. | Perdita della qualifica di ente non commerciale | Viene prevista la perdita della qualifica di ente non commerciale qualora per due esercizi consecutivi è stata esercitata esclusivamente attività commerciale oppure se per tre esercizi consecutivi si sono verificati almeno tre delle seguenti condizioni: | | | - Immobilizzazioni relative all'attività commerciale di valore pari o superiore al doppio delle restanti attività;
- Prevalenza dei redditi derivanti dall'attività commerciale rispetto agli altri redditi imponibili;
- Prevalenza dei redditi dell'attività commerciale rispetto agli altri redditi imponibili;
- Prevalenza dei redditi da attività commerciale rispetto alle entrate istituzionali, quali contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative;
- Prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.
| Determinazione del reddito | Il reddito degli enti non commerciali è dato dalla somma dei redditi fondiari, di capitale e di impresa. Ne restano fuori le quote associative versate dagli iscritti, purché non superiori ai due milioni annui per ciascun associato. | | Non concorrono a determinare reddito imponibile nemmeno gli introiti derivanti da raccolte fondi occasionali. Sotto i 30 milioni per gli enti che erogano servizi e i 50 per quelli che svolgono altre attività, l'aliquota delle imposte dirette (Irpeg) è fissata in maniera forfettaria al 3%. Sopra tali limiti si passa al 20%, con un regime ulteriormente agevolato per enti sotto i 360 milioni. |
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